Descrizione
L’art. 142/6° ter del c.d.s. introduce un meccanismo che consente, attraverso l’unificazione di più violazioni dei limiti di velocità previste dai commi 7, 8, 9 o 9-bis, di estinguere gli illeciti con il pagamento della sola sanzione più grave accertata, aumentata di 1/3. La procedura non è attivabile d’ufficio ma esclusivamente su istanza di parte. Le condizioni che possono consentire all’interessato di presentare l’istanza di unificazione dei verbali ricevuti devono concorrere e sono le seguenti:
- Il superamento dei limiti di velocità deve essere accertato con appositi dispositivi di controllo remoto della velocità;
- gli illeciti devono essere commessi nell’arco temporale di 1 ora, calcolata dalla prima violazione accertata;
- gli illeciti devono essere commessi con lo stesso veicolo;
- gli illeciti devono essere commessi su tratti di strada gestita dello stesso Ente.
INFORMAZIONI UTILI PER L’UTENTE.
La richiesta di attivazione della procedura di unificazione deve avvenire entro 120 giorni dalla prima notifica ricevuta dal trasgressore di una delle violazioni comprese tra quelle commesse nell’arco di 1 ora, anche se non riferita alla violazione più grave. Considerando che la prima notificazione ricevuta dal trasgressore potrebbe non corrispondere alla violazione più grave, il conteggio dei 120 giorni per presentare l’istanza di unificazione non deve necessariamente tener conto della data di notifica di quest’ultima.
I verbali rimanenti (meno gravi), saranno annullati solo se per essi l’interessato avrà corrisposto le relative spese di notifica (previste solo per le notifiche a mezzo posta in mancanza di un domicilio digitale) e accertamento (in questo caso sempre previste, anche per chi possiede un domicilio digitale).
Il pagamento della sanzione pecuniaria della violazione più grave aumentata di 1/3 deve essere effettuato a favore dell’Organo accertatore entro 100 giorni dalla prima notificazione. Considerando che la prima notificazione ricevuta dal trasgressore potrebbe non corrispondere alla violazione più grave, il conteggio dei 100 giorni per eseguire il pagamento non deve tener conto necessariamente della data di notifica di quest’ultima. Si precisa che nell’arco dei 100 giorni previsti, l’interessato potrà usufruire dello sconto del 30% solo se effettuerà il pagamento entro 5 giorni dalla data della prima notificazione ricevuta.
Il possesso di un domicilio digitale da parte del richiedente consentirà di eseguire la notificazione in forma celere, a favore di una rapida evasione della pratica di unificazione dei verbali e senza ulteriore aggravio di spese di notifica. In caso di non disponibilità di p.e.c. si consiglia comunque di indicare un indirizzo di posta elettronica ordinario.