A chi è rivolto
A coloro che sono stati indicati, in vita, secondo espressa volontà a tale fine dalla persona deceduta
Descrizione
E’ possibile conservare le ceneri presso un’abitazione privata in Collegno alle seguenti condizioni:
1. L’urna deve essere debitamente sigillata e contenere i dati identificativi del defunto;
2. La conservazione ha luogo nell’abitazione dell’affidatario, coincidente con la residenza legale, o diversamente nell’abitazione indicata;
3. L’affidatario deve assicurare la propria diligente custodia, garantendo che l’urna non venga profanata;
4. L’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone;
5. Sono vietate le manomissioni dell’urna o dei suoi sigilli;
6. L’affidatario dell’urna cineraria ha l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni;
7. In caso di affidamento dell’urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un contenitore stagno ed infrangibile, fornito da chi effettua la cremazione, riportante all’esterno i dati anagrafici del defunto; detto contenitore deve essere altresì posto in un’urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all’esterno assieme ai dati anagrafici un sigillo anti-effrazione;
8. L’urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell’urna), protetto da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L’indicazione delle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall’esterno, devono essere riportati anche all’esterno;
9. Se l’affidatario cambia il luogo di conservazione dell’urna, questo deve essere comunicato al Comune entro il termine massimo di 30 giorni;
10. Cessando le condizioni di affidamento, l’urna deve essere consegnata all’autorità comunale per la conservazione dell’urna all’interno di cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell’affidatario o, in caso di decesso di questi, dei suoi aventi causa.
Come fare
L'autorizzazione all’affido delle Ceneri è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso, ai sensi della Legge 130/2001, previa presentazione dell'espressa volontà del defunto (testamento pubblicato o iscrizione ad una delle società autorizzate oppure dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado)
Cosa serve
Presentazione di apposita istanza al Comune di decesso corredata da manifestazione di volontà del defunto, o in assenza, da dichiarazione del congiunto più prossimo resa a Ufficiale di stato civile.
- Testamento del "de cuius" oppure iscrizione ad una delle Società autorizzate, in mancanza di tali espressioni di volontà il coniuge o i parenti aventi diritto potranno manifestare la volontà di cremare la salma del congiunto.
- Certificato in carta libera redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- In caso di morte violenta o sospetta il certificato di cui sopra e' sostituito dal nulla osta dell'autorità giudiziaria, con la specifica che il cadavere può essere cremato.
- 2 marche da bollo da 16 euro
Cosa si ottiene
Autorizzazione all’affido delle ceneri presso la propria abitazione o altro luogo idoneo atto a conservarne la tenuta secondo quanto indicato in apposite prescrizioni.
Tempi e scadenze
L’autorizzazione viene rilasciata alla presentazione della documentazione necessaria
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Costi
2 marche da bollo da 16 euro
Procedure collegate all'esito
L'autorizzazione all’affidamento delle Ceneri viene concessa dall'Ufficiale di Stato Civile al momento della presentazione dell'idonea documentazione.
Copertura geografica
Ultimo aggiornamento: 04/12/2024, 12:40
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