Ai sensi della legge regionale n. 15 del 3 agosto 2011, l’istanza di trasporto e la successiva autorizzazione sono assoggettate all’imposta di bollo. L’impresa di onoranze funebri incaricata per il trasporto deve dimostrare di essere in regola con le autorizzazioni relative allo svolgimento di tale professione (presentando a comprova la S.C.I.A.).
L’incaricato di Polizia Mortuaria, valutata la documentazione presentata, rilascerà l’autorizzazione al trasporto e nel caso di trasporto all’estero di salma in un paese aderente alla convenzione di Berlino del 1939, il Passaporto mortuario sul modello della convenzione stessa.