A chi è rivolto
Le persone conviventi, maggiorenni e coabitanti, iscritte nell'Anagrafe della popolazione o del Comune, o che intendono richiedere la residenza nel Comune.
Descrizione
La legge 76/2016 (Legge Cirinnà) ha introdotto nel nostro ordinamento, oltre all'unione civile (fruibile solo tra cittadini dello stesso sesso), la convivenza di fatto.
Si tratta della dichiarazione di due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso, di fronte all'ufficiale di anagrafe che intendono istituire una così detta "coppia di fatto". A livello anagrafico, pertanto, non è sufficiente per due persone maggiorenni avere la residenza nella stessa abitazione per definirsi in tal modo senza questa ulteriore dichiarazione ufficiale. Nel primo caso, infatti, siamo in presenza di semplice convivenza anagrafica, nel caso della "coppia di fatto", invece, si acquisiscono ulteriori diritti stabiliti dalla legge.
Come fare
- E' sufficiente essere due persone sia dello stesso sesso che di sesso diverso, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all’estero anche se iscritti all’AIRE):
- maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
- coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune
I separati, invece, non possono costituire una convivenza di fatto: per farlo dovranno attendere la comunicazione del divorzio nella banca dati dell'anagrafe.
Le due persone interessate si presentino personalmente allo sportello anagrafe con due documenti di riconoscimento validi.
Cosa serve
Documenti da presentare:
- Documento di riconoscimento dei richiedenti in corso di validità
Cosa si ottiene
Attestato di convivenza di fatto
Tempi e scadenze
La registrazione della domanda avviene entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione. Successivamente verrà avviata la fase di accertamento che dovrà concludersi entro 45 giorni. Se entro il termine suddetto viene constatata la mancanza dei requisiti, il Comune invierà la relativa comunicazione all'interessato e segnalerà la discordanza all'autorità di Pubblica Sicurezza.
La data di decorrenza del cambio di residenza o della variazione di indirizzo sarà sempre e comunque quella di presentazione della domanda.
Costi
Nessuno
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Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Procedure collegate all'esito
Una volta costituita la convivenza di fatto, l'ufficiale di anagrafe rilascerà una comunicazione di avvio al procedimento (ricevuta) che fa prova della costituzione ed entro 30 giorni verrà effettuato un accertamento da parte del messo comunale nell'abitazione dei conviventi.
Casi Particolari
Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la posizione anagrafica. E' la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa.
Poichè la presenza di un contratto di convivenza non è idonea a definire la posizione dei due soggetti della coppia come conviventi di fatto ai sensi dell L. n.76/2016, nel caso in cui uno dei due sia cittadino comunitario non iscritto in anagrafe, il suddetto contratto non sostituisce la documentazione prevista dal d.Lgs. n.30/2007 per la sua iscrizione anagrafica, in qualità di convivente del cittadino italiano.
Pertanto, nel caso di cittadini stranieri o comunitari, questi prima dovranno provvedere all'iscrizione in anagrafe, producendo la documentazione prevista dalla legge (permesso di soggiorno o la documenta prevista dal d.Lgs. n.30/2007), dichiarando di essere coabitanti e di voler costituire una convivenza di fatto (e quindi dovranno dichiarare anche lo stato libero e di non aver rapporti di parentela). Dopo potranno sottoscrivere il contratto di convivenza che dovrà essere registrato in anagrafe.
Contenuto del contratto
Il contratto può contenere:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza
Ulteriori informazioni
Quali sono i diritti di chi istituisce una convivenza di fatto?
I diritti riconosciuti dalla legge Cirinnà ai conviventi di fatto sono i seguenti (i principali):
ARRESTO E RECLUSIONE:
- i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti previsti per i coniugi nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
SALUTE:
- in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
- un convivente ha la facoltà di designare con atto scritto firmato (o con la presenza di testimone, se non è in grado di redigerlo da solo) l'altro in qualità di suo rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporti la perdita di capacità di intendere e di volere, affinché prenda decisioni sulla sua salute;
- un convivente ha la facoltà di designare con atto scritto firmato (o con la presenza di testimone, se non è in grado di redigerlo da solo) l'altro in qualità di suo rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di morte per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
CASA:
- salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite non proprietario o senza altro diritto sull'immobile, ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Tale diritto, però, viene meno se il convivente di fatto superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o se si risposa, istituisce una nuova unione civile o una nuova convivenza di fatto;
- un convivente può succedere nel contratto di locazione dell'altro, in caso di recesso o di morte;
- nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
Quando si estingue la convivenza di fatto?
- in caso venga meno la coabitazione dei due conviventi (esempio: cambio di residenza di uno dei due);
- in caso di matrimonio o unione civile dei due conviventi;
- in caso di matrimonio o unione civile di uno dei due conviventi con altra persona;
- in caso di dichiarazione all'ufficiale di anagrafe di voler cessare la convivenza;
- in caso di morte di uno dei due o di entrambi i conviventi.
Posso certificare la convivenza di fatto?
Sì, presso l'ufficio anagrafe, versando € 16,52 di imposta di bollo e di diritti di segreteria in base all'uso che si deve fare del certificato.
Copertura geografica
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