Dichiarazione di nascita da filiazione nel matrimonio

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La dichiarazione di nascita permette l’iscrizione del neonato nei registri di nascita e nell’anagrafe della popolazione residente oltre all’attribuzione del nome e del cognome

A chi è rivolto

Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell'atto di nascita

Descrizione

La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, se la dichiarazione avviene in ospedale. Se la dichiarazione avviene presso l’Ufficio di Stato Civile questa deve essere resa da uno dei genitori.

Come fare

Avviene su dichiarazione degli stessi.

Puo' essere resa:
• entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove e' avvenuta la nascita;
• entro dieci giorni dalla nascita presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto oppure presso il Comune di residenza dei genitori.

Ai fini della trascrizione, la dichiarazione effettuata presso la struttura sanitaria, è trasmessa all'ufficio di stato civile del comune nel cui territorio e' situato il centro di nascita o su richiesta dei genitori, al loro comune di residenza.
I genitori hanno anche la facoltà di dichiarare la nascita, entro dieci giorni dal parto, nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune di residenza della madre.
L'iscrizione anagrafica del nato, indipendentemente dal luogo di registrazione della nascita del nato stesso, verrà effettuata sempre nel comune di residenza della madre.

Cosa serve

Documentazione da presentare:

  • Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
  • Documento di identità in corso di validità del dichiarante; i cittadini stranieri devono presentarsi con il passaporto o documento equipollente in corso di validità.

Cosa si ottiene

L'atto di nascita

Tempi e scadenze

La denuncia di nascita deve essere resa:
• entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove e' avvenuto la nascita. In quest'ultimo caso, la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio nato fuori del matrimonio;
• entro dieci giorni dalla nascita se effettuata presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto oppure dove è residente uno dei genitori.
• se la dichiarazione è resa dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo e di ciò viene data segnalazione al Procuratore della Repubblica di Torino.

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Stato Civile

Piazza del Municipio 1, 10093

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Stato Civile

Piazza del Municipio 1, 10093
Argomenti:

Procedure collegate all'esito

All’atto dell'iscrizione nei registri di nascita viene attribuita l'iscrizione anagrafica

Ulteriori informazioni

Se entrambi i genitori sono stranieri l'attribuzione del cognome e/o del nome, se diversamente regolati rispetto alla normativa italiana, deve essere dichiarata dagli stessi in base alla cittadinanza del nato.
In caso di genitori entrambi stranieri l’attribuzione della cittadinanza è fatta su presentazione di attestazione consolare.
I cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da un interprete.

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Ultimo aggiornamento: 12/09/2024, 09:34

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